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O.M. 22/03/2002 n. 3190

9. Al comma 5 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, aggiunto dall'art. 4, comma 8 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, le parole: "31 luglio 2001" sono soppresse e sostituite con le parole: "31 luglio 2002".

Art. 5.

1. L'art. 4 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera k) e l), dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, dall'art. 2, commi 4, 5, 6 e 15 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000 e dall'art. 4, punto 9 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 è soppresso e così sostituito: "1. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio stipula convenzioni per la durata massima di venti anni per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotta nei comuni della Regione siciliana, con operatori industriali che si impegnino, a far tempo dal 31 marzo 2004, a trattare in appositi impianti la frazione residuale dei rifiuti e a utilizzarla in impianti di termovalorizzazione con recupero di energia da realizzarsi in siti idonei ovvero in propri impianti industriali, o di cui abbiano la disponibilità gestionale, esistenti nel territorio della regione, ivi compresi quelli per la produzione di energia elettrica, in sostituzione totale o parziale di combustibili ora impiegati. A tal fine il commissario delegato - presidente della Regione siciliana individua gli operatori industriali in base a procedure di evidenza pubblica, in deroga alle procedure di gara comunitaria, selezionandoli tra quanti si impegnano ad utilizzare i rifiuti residuali, in funzione delle migliori condizioni economiche e di protezione ambientale. Per l'eventuale quota residua di rifiuti, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana stipula, mediante procedure di gara comunitarie, il cui bando è definito dal commissario delegato stesso sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, convenzioni per la durata massima di venti anni, per il conferimento di detta quota di rifiuti, con operatori industriali che si impegnino a realizzare, con l'impiego di tecnologie atte a garantire una idonea protezione dell'ambiente, impianti dedicati di termovalorizzazione, da porre in esercizio entro il 31 dicembre 2005. Per consentire l'attuazione di entrambi i cicli sopra descritti, le medesime convenzioni dispongono, per un periodo massimo di venti anni, il conferimento, agli operatori convenzionati, dei rifiuti urbani residuali, al netto della raccolta differenziata, prodotti nei comuni della Regione siciliana da essa identificati.

2. L'ENEL o il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. è autorizzato a stipulare e stipula, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione delle

3. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana dispone l'obbligo a carico dei comuni di conferimento dei rifiuti urbani raccolti nel territorio comunale al netto della raccolta differenziata, fermo restando l'onere del conferimento agli impianti, determinato in base alla tariffa definita nelle convenzioni di cui al precedente comma 1 e del trasporto, a carico dei comuni stessi, entro l'ambito territoriale di appartenenza.

4. Nelle more dell'attivazione degli impianti di cui al comma 1, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana onde ridurre il quantitativo di rifiuti da smaltire in discarica nonchè di favorire i processi di recupero e riutilizzo degli stessi, dispone il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili prodotti dai comuni siciliani negli impianti e nelle strutture esistenti. A tal fine il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza individua, a mezzo di procedure di evidenza pubblica, gli impianti esistenti realizzati con contributi finanziari comunitari, statali e/o regionali, anche nell'ambito degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, nonchè, sentite le province interessate, i comuni che in essi dovranno conferire i propri rifiuti risultando conseguenzialmente vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti anzidetti; detti impianti godono del medesimo regime di agevolazioni di cui al precedente comma 2. I titolari degli impianti dovranno garantire la destinazione finale dei rifiuti trattati e dei sovvalli. Il commissario delegato dispone altresì le migliorie e/o gli adeguamenti, senza che ne sia a suo carico onere alcuno, per gli impianti in questione e stipula con i titolari degli stessi apposite convenzioni, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Fino alla data di stipula delle convenzioni di cui al precedente comma 1, l'onere del conferimento a carico dei comuni è da intendersi accettato in forma provvisoria con l'esplicita riserva di un suo allineamento a quello risultante dalle procedure di cui sopra nell'ambito territoriale di appartenenza, ove detto onere risultasse inferiore. Il commissario delegato potrà altresì requisire o espropriare gli impianti e le strutture esistenti allo scopo di raggiungere gli obiettivi di cui prima utilizzando allo scopo le risorse di cui all'art. 12 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 e seguenti".

Art. 6.

1. All'art. 6 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, aggiunto dall'art. 4, comma 11 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, è aggiunto il comma: "5. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana è autorizzato a rinnovare per un massimo di ventiquattro mesi i contratti già stipulati ai sensi del precedente comma. In caso di rinuncia e/o di cessazione dell'incarico potranno essere utilizzate le graduatorie approvate per la stipula di contratti per il periodo rimanente".

2. All'art. 6, comma 1-bis dell'ordinanza ministeriale n. 2983/1999, aggiunto dall'art. 4, comma 12, dell'ordinanza ministeriale n. 3136/2001 le parole "in deroga al regime delle competenze disciplinate dall'art. 17 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dal Decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471" sono sostituite con le parole "in caso di inadempimenti degli uffici competenti".

1. Al comma 5 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, aggiunto dall'art. 2, comma 11 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000 è aggiunto il seguente periodo: "Nelle more della determinazione della tariffa, la aliquota di essa occorrente per far fronte agli oneri per la gestione successiva alla chiusura per almeno un trentennio è fissata in 1,5 centesimi di euro per ogni chiogrammo conferito, salvo eventuale conguaglio, tranne nei casi in cui i predetti oneri finanziari per la gestione delle discariche dopo la loro chiusura siano già previsti e messi in atto nella tariffa applicata dai gestori delle discariche.".

2. I comuni titolari di discariche pubbliche, al fine di assicurare l'unicità della responsabilità nella loro conduzione, garantiscono che, dopo la chiusura delle stesse, i loro gestori ne siano responsabili per la manutenzione, sorveglianza e controllo per un congruo periodo temporale.

Art. 8.

1. Il comma 1, dell'art. 8 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come sostituito dall'art. 4, comma 15 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, già sostituito dall'art. 2, comma 12 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000 e precedentemente modificato dall'art. 2, comma 1, lettera u) dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, è soppresso e sostituito con il seguente: "1. A partire dal 1 gennaio 2001 è applicato, al tributo speciale per il deposito e smaltimento in discarica di rifiuti urbani ed assimilabili, un coefficiente di maggiorazione pari all'uno per cento per ogni punto percentuale di raccolta differenziata non realizzato rispetto agli obiettivi minimi previsti dalla normativa vigente".

2. Al comma 3 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, aggiunto dall'art. 4, comma 15 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, dopo le parole: "di cui al comma 1" sono aggiunte le parole: "previo conguaglio a cura ed onere dei comuni proprietari delle discariche".

3. Il comma 2 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, aggiunto dall'art. 4, comma 15 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, è soppresso.

Art. 9.

1. All'art. 10 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come modificato dall'art. 4, comma 17 e comma 18 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, e dall'art. 2, comma 14 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, così come aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera w) dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, sono aggiunti i seguenti commi: "9. L'ufficio del commissario delegato - presidente della Regione siciliana si articola in strutture operative in analogia a quanto previsto per la Regione siciliana dalla vigente normativa. A detto ufficio è preposto un dirigente che assume anche le funzioni di "Datore di lavoro" di cui al Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni.

10. Al personale utilizzato dall'ufficio del commissario delegato - presidente della Regione siciliana si applicano gli istituti contrattuali vigenti nell'amministrazione di provenienza. Restano a carico della gestione commissariale le indennità accessorie e variabili, nella misura prevista dal C.C.R.L. per i dipendenti dell'amministrazione regionale siciliana.

11. Il trattamento economico complessivo dei dipendenti della Regione siciliana resta a carico dei singoli rami di amministrazione di provenienza del personale stesso, fermo restando l'obbligo del commissario delegato - presidente della Regione siciliana di rimborsare, per il personale con qualifica dirigenziale, la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, determinate in sede di stipula del contratto individuale con il commissario stesso e comunicate al competente ramo di amministrazione.".

Art. 10.

1. L'art. 11 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come modificato dall'art. 4, comma 19 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 e aggiunto dall'art. 4, comma 19, ultimo periodo dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 è soppresso e sostituito dal seguente: "1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina una commissione tecnicoscientifica composta, oltre che dal presidente, da otto esperti, di cui tre designati dallo stesso Ministro, uno designato dal Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e quattro designati dal commissario delegato - presidente della Regione siciliana. Il presidente di detta commissione è nominato dal Ministro dell'ambiente e tutela del territorio sentito il presidente della Regione siciliana. La commissione coadiuva il commissario delegato - presidente della Regione siciliana e il vice commissario, nell'attuazione dei loro incombenti, su richiesta degli stessi". La commissione scientifica di cui all'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2983 del 31 maggio 1999, e successive modifiche ed integrazioni cessa la propria attività dalla data di emanazione della presente ordinanza.

3. I compensi ed i rimborsi spese da corrispondere al presidente ed ai componenti della commissione di cui al precedente comma 1, sono determinati nel provvedimento di nomina e gravano sui fondi assegnati al commissario delegato - presidente della Regione siciliana.

Art. 11.

1. Il comma 4 dell'art. 13 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, aggiunto dall'art. 4, comma 22 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 è soppresso e sostituito dal seguente: "4. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana provvede a curare direttamente l'esecuzione e la gestione economico finanziaria dei progetti numeri 37, 82, 84, 85, 86, 89 e 94, ammessi a finanziamento con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 21 novembre 1996, n. 062/PERS/III, nonchè dei progetti n. 60 e 64, ammessi a finanziamento con Decreto del Ministro dell'ambiente 2 ottobre 1990, n. 1150/ GAB, in attuazione dell'art. 18 della Legge n. 67/1988. Le relative risorse sono versate nella contabilità speciale intestata al commissario delegato - presidente della Regione siciliana, che potrà utilizzare le somme che dovessero residuare dopo il pagamento delle obbligazioni assunte per la realizzazione di interventi analoghi o di altri interventi di competenza della gestione commissariale.".

 

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